“Nel confermare che Confitarma è sempre stata assolutamente favorevole alle misure che il Governo ha adottato per fronteggiare la pandemia, anche quelle prese in questi giorni – afferma Mario Mattioli, Presidente di Confitarma – manifestiamo la viva preoccupazione dell’armamento nazionale per le conseguenze che tali norme potranno avere sui lavoratori marittimi e sull’operatività delle nostre navi se, nella loro pratica applicazione, non si terrà in debita considerazione la specificità del lavoro marittimo. Mi riferisco, in particolare, alle nuove disposizioni che impongono, dal 10 gennaio 2022, il possesso del Super Green pass per viaggiare sui mezzi di trasporto e, dal 1° febbraio 2022, la riduzione della durata della certificazione verde da 9 a 6 mesi”.
In proposito, i casi che è assolutamente necessario tutelare al fine di evitare notevoli problematiche a lavoratori marittimi e compagnie di navigazione sono:
• Lavoratori marittimi italiani, comunitari e non comunitari vaccinati con vaccini approvati da EMA e AIFA o con quelli riconosciuti equivalenti dal Ministero della Salute a cui, dal 1° febbraio 2022, in ragione della riduzione della validità da 9 a 6 mesi, scadrà la certificazione verde durante il loro imbarco. Tali marittimi, essendo imbarcati, non hanno quasi mai la possibilità di effettuare la terza dose. Pertanto, è necessario che gli sia consentito di continuare a lavorare sulle navi di bandiera italiana fino al loro sbarco e, con riferimento ai marittimi residenti in Italia, di poter utilizzare gli usuali mezzi di trasporto per il loro rimpatrio e ritorno a casa (tutela che – come è noto – è anche prevista dalla Convenzione Internazionale del Lavoro Marittimo (MLC, 2006);
• Lavoratori marittimi non-comunitari che non sono vaccinati con vaccini approvati da EMA e AIFA o con quelli riconosciuti equivalenti dal Ministero della Salute. In molti Paesi non-UE, da cui proviene un numero molto consistente di marittimi imbarcati sulle navi di bandiera italiana, non è possibile accedere ai vaccini sopra citati, ma si utilizzano altri vaccini che, seppur riconosciuti dall’OMS, non consentono di ottenere la certificazione verde. Sarebbe necessario consentire a tali marittimi, qualora sbarchino sul territorio italiano, di poter accedere agli usuali mezzi di trasporto, anche se vaccinati con vaccino non approvato da EMA e comunque con un tampone negativo, unicamente ai fini del loro rimpatrio nel Paese di residenza.
Ulteriori gravi problematiche potrebbero determinarsi qualora dovesse essere introdotto l’obbligo vaccinale ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, senza tenere debitamente conto delle summenzionate peculiarità del lavoro marittimo.
Per tale ragione, se verrà introdotto tale obbligo vaccinale, sarà assolutamente necessario prevedere adeguate soluzioni per le fattispecie sopra menzionate. In particolare:
• In analogia a quanto previsto con la circolare congiunta MIMS/Ministero della Salute del 14 ottobre 2021, l’obbligo vaccinale non dovrebbe riguardare i marittimi già imbarcati prima della data dell’eventuale entrata in vigore di tale obbligo, in ragione delle citate estreme difficoltà a effettuare la terza dose.
• Ai marittimi non-comunitari non residenti nell’Unione europea, che non possono accedere ai vaccini approvati da EMA e AIFA o con quelli riconosciuti equivalenti dal Ministero della Salute, è necessario consentire di continuare a lavorare sulle navi di bandiera italiana anche con altri vaccini applicando le specifiche misure di prevenzione previste dall’Allegato 28 del DPCM 2 marzo 2021 il quale, si rammenta, prevede sempre l’effettuazione di almeno un
tampone molecolare prima dell’imbarco.
“Come è evidente – conclude il presidente Mattioli – si tratta di tutelare e individuare soluzioni ad hoc per lavoratori che rischiano pesanti penalizzazioni da tali misure dalle quali potrebbero derivare straordinarie difficoltà operative per le navi. Ciò, non perché tali marittimi scelgono consapevolmente di non vaccinarsi ma semplicemente perché, in ragione della peculiarità del lavoro marittimo, hanno difficoltà obiettive ad effettuare le vaccinazioni e mantenere il Super Green pass o non hanno la possibilità di accedere ai vaccini approvati da EMA e AIFA”.
Roma, 4 gennaio 2022